Giunta esecutiva
Composizione
La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto ed è composta da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Capo dei servizi di segreteria.
dalla Carta dei servizi
Art. 1 – Elezione
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo ambito una Giunta Esecutiva composta di un docente, un non docente e due genitori. E’ presieduta dal Preside e le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dei servizi amministrativi, quale membro di diritto.
Art. 2 – Competenze
La Giunta Esecutiva:
- sottopone il programma annuale predisposto dal dirigente al consiglio ;
- prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle deliberazioni
Art. 3 – Provvedimenti disciplinari
La Giunta Esecutiva ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, su proposta del rispettivo Consiglio di Classe.
Art. 4 – Convocazione
La Giunta Esecutiva viene convocata con le stesse modalità stabilite per il Consiglio di Istituto.
Art. 5 – Decadenza
I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza viene rilevata dal Presidente.