Ultima modifica: 21 Ottobre 2017

Giunta esecutiva

Composizione

La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto ed è composta da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Capo dei servizi di segreteria.

dalla Carta dei servizi

Art. 1 – Elezione

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo ambito una Giunta Esecutiva composta di un docente, un non docente e due genitori. E’ presieduta dal Preside e le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dei servizi amministrativi, quale membro di diritto.

Art. 2 – Competenze

La Giunta Esecutiva:

  • sottopone il programma annuale predisposto dal dirigente al consiglio ;
  • prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle deliberazioni

Art. 3 – Provvedimenti disciplinari

La Giunta Esecutiva ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, su proposta del rispettivo Consiglio di Classe.

Art. 4 – Convocazione

La Giunta Esecutiva viene convocata con le stesse modalità stabilite per il Consiglio di Istituto.

Art. 5 – Decadenza

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza viene rilevata dal Presidente.